Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1964

Corte cost., sent. 23 maggio 1964, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/1964
Data di deposito
23 maggio 1964
Data di decisione
13 maggio 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:40

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 567 del 12 giugno 1962
  • art. 7, legge n. 567 del 12 giugno 1962

Parametri

Massime

Massima n. 2123

Quando il giudice a quo ha chiaramente identificato il principio costituzionale del quale si assume la violazione, e' del tutto irrilevante l'indicazione di un articolo o di un comma diverso da quello in cui il principio e' da ritenere effettivamente espresso. Pertanto, quando cio' si verifichi, la questione prospettata e' da ritenersi ammissibile. V. sent. n. 6/1962 e ord. n. 149/1963. 40/1964 E.

Massima n. 2124

Le liberta' private in materia economica, comprensive della liberta' di iniziativa e di quella di disporre e di godere della proprieta', sono disciplinate negli artt. 41/44 della Costituzione secondo una chiara ispirazione unitaria, della quale la regola della riserva di legge, pur senza che si possa negare una certa sua varia modulazione, rappresenta una costante.

Massima n. 2125

Le riserve di legge, da osservare quando vengano in questione i limiti previsti, per l'iniziativa economica privata, dal secondo comma dell'art. 41 Cost. e quelli previsti, per la proprieta' privata, dal secondo comma dell'art. 42 Cost., sono di identica portata e non precludono alla legge la possibilita' di deferire, purche' con adeguata specificazione, ad autorita' amministrative particolari poteri di incidenza nel campo dei diritti economici garantiti dai due menzionati articoli. V.: 103/1957 A; 4/1962; 5/1962; 46/1963.

Massima n. 2126

Non viola il principio della riserva di legge, riguardo alle private liberta' in materia economica e alla proprieta', l'art. 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, che deferisce ad apposite Commissioni tecniche provinciali la determinazione dei limiti entro i quali deve essere contenuta, in ciascuna provincia, la misura dei canoni annuali di affitto dei fondi rustici, perche' i poteri delle Commissioni risultano delimitati con sufficiente specificazione da altre norme contenute nella stessa legge. Infatti, anzitutto l'art. 3, in correlazione con le varie situazioni locali dell'agricoltura e del mercato del lavoro, pone un limite sia ai canoni massimi, allorche' richiama l'esigenza di proporzionare i canoni all'opera mediamente richiesta per la coltivazione, sia ai canoni minimi, quando indica l'obiettivo della buona conduzione dei fondi e cioe' il contemperamento degli interessi del locatore con quelli dell'affittuario. In secondo luogo, lo stesso articolo elenca molteplici fattori - redditivita' dei fondi, tipi aziendali, spese ed oneri gravanti sulle parti - che debbono essere valutati dal punto di vista tecnico nella redazione delle tabelle contenenti la serie dei limiti minimi e massimi, onde alle Commissioni non e' rimessa alcuna libera scelta. In terzo luogo, l'attribuzione al prefetto e al ministro per l'agricoltura della funzione di presidente, rispettivamente, della Commissione provinciale e di quella tecnica centrale (artt. 2 e 5), non e' preordinata ad imprimere carattere politico alle determinazioni delle Commissioni stesse, giacche' queste - come risulta anche dalla presenza dell'ispettore agrario provinciale nella Commissione provinciale - non possono ispirarsi che a regole tecniche se non vogliono incorrere in illegittimita', denunciabili dagli interessati attraverso tutti i rimedi giuridici consentiti nei confronti degli atti amministrativi illegittimi.

Massima n. 2127

L'obbligo per le Sezioni dei tribunali, specialmente per le controversie agrarie, di osservare, ai fini della perequazione dei canoni di affitto pattuiti, le "tabelle" approvate dalle Commissioni tecniche amministrative non si pone in contrasto con il principio secondo cui i giudici sono soggetti solo alla legge; e cio' in quanto le tabelle, nonostante il loro carattere temporaneo e localizzato, devono considerarsi veri e propri atti normativi concernenti regole di tipo generale e astratto, e dunque, in sostanza, come regole di giudizio alle quali la sezione e' tenuta ad uniformarsi non diversamente da quanto ogni giudice e' tenuto a fare nei confronti delle regole giuridiche attinenti ai rapporti sostanziali di cui deve di volta in volta giudicare. Pertanto l'art. 7 della impugnata legge 12 giugno 1962, n. 567, che tale obbligo prevede, non viola il principio dell'indipendenza del giudice sancito dall'art. 101 Cost..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i due giudizi promossi con le ordinanze indicate in epigrafe,

dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte con le anzidette ordinanze, degli artt. 1 e 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di affitto di fondi rustici, in riferimento agli artt. 41, 42 e 101 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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