Corte costituzionale

Sentenza n. 118/1964

Corte cost., sent. 22 dicembre 1964, n. 118

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
118/1964
Data di deposito
22 dicembre 1964
Data di decisione
16 dicembre 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:118

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, codice di procedura civile
  • art. 6, regio decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933
  • art. 7, regio decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933
  • art. 8, regio decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933
  • art. 10, regio decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933

Parametri

Massime

Massima n. 2270

Gli artt. 25 Cod. proc. civ e 6, 7, 8 e 10 del T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, non contrastano con il principio di uguaglianza. Infatti, posto che quest'ultimo non puo' considerarsi vulnerato da una legge la quale regoli in modo differente dagli altri un caso che, rispetto a questi ultimi, presenti profili che giustifichino la disparita', la regola del foro dello Stato - per quanto sia in grado di elevare il costo del processo per le altre parti - ha una giustificazione sufficientemente adeguata, nell'esigenza di concentrare a vantaggio della collettivita', e in vista di un minor costo e di un migliore svolgimento del servizio, sia gli uffici della Avvocatura dello Stato, sia i giudizi cui partecipa lo Stato presso un numero ristretto di sedi giudiziarie, si' da dare impulso alla specializzazione di queste. - S. nn. 87/1962, 81/1963, 77/1964.

Massima n. 2271

Gli artt. 25 Cod. proc. civ. e 6, 7, 8 e 10 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, non contrastano col diritto di azione e di difesa garantito dall'art. 24 Cost., ne' in modo diretto, ne' indirettamente. Infatti, in primo luogo, il maggior costo del giudizio non puo' esser considerato tale da sconsigliare chi in mancanza della regola del foro dello Stato la avrebbe esercitata, la difesa in giudizio delle proprie posizioni soggettive; in secondo luogo esso ha un'adeguata giustificazione in ragioni di interesse generale. - S. nn. 87/1962, 81/1963, 77/1964.

Massima n. 2272

Gli artt. 25 Cod. proc. civ e 6, 7, 8 e 10 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, per le stesse ragioni per le quali non contrastano col diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost., non ledono la garanzia posta nell'art. 113 Cost. a favore della possibilita' di agire in giudizio contro la pubblica amministrazione in difesa dei propri diritti e interessi legittimi. Vedi: massima precedente e 87/62. - S. nn. 87/1962, 2/1964.

Massima n. 2273

Gli artt. 25 Cod. proc. civ. e 6, 7, 8 e 10 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, non violano i principi dello Stato di diritto: infatti il trattamento che essi riservano allo Stato quando sia parte in giudizio civile e non costituisce un privilegio ingiusto a favore dello Stato medesimo ma risponde ad esigenze razionali senza pregiudicare diritti dei cittadini.

Massima n. 2274

Vedi: Sent. n. 119/1963 B.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i due giudizi di legittimità costituzionale promossi con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25 del Codice di procedura civile e degli artt. 6, 7, 8 e 10 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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