Corte costituzionale
Sentenza n. 129/1963
Corte cost., sent. 13 luglio 1963, n. 129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 129/1963
- Data di deposito
- 13 luglio 1963
- Data di decisione
- 4 luglio 1963
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:129
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. 7, legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. 1, legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. 4, legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. 3, legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. 5, legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. 2, legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. 7, ultimo co., legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 14 luglio 1960
- art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 865 del 9 maggio 1961
Parametri
Massime
Massima n. 1946
La questione di legittimita' costituzionale riproposta dopo che sia intervenuta al riguardo la decisione della Corte costituzionale nel senso della non fondatezza, va dichiarata manifestamente infondata se non sono stati addotti motivi nuovi a sostegno e la stessa non sia stata prospettata in termini e sotto aspetti diversi da quelli gia' esaminati. (La fattispecie concerneva la questione di incostituzionalita' degli artt. da 1 a 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione agli artt. 39, 71 e 76 della Costituzione). Cfr.: 24/56 D.
Massima n. 1947
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 36 della Costituzione, in quanto nessun dubbio sorge circa la legittimazione dei lavoratori non associati ai sindacati che ebbero a dar vita ai contratti collettivi recepiti nella legge, di chiedere ed ottenere la rivalutazione del trattamento economico stabilito nei contratti medesimi, rivalutazione che dovrebbe rinvenire proprio nei nuovi accordi stipulati dai sindacati uno degli indici rivelatori del mutamento verificatosi e della non corrispondenza ad esso del precedente trattamento.
Massima n. 1948
Compete alla Corte costituzionale stabilire se i singoli decreti emessi ai sensi dell'art. 1 della legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, hanno reso obbligatorie per tutti disposizioni estranee alla materia da disciplinare, richiedendosi al riguardo l'interpretazione della legge di delegazione onde accertare l'ambito del potere normativo conferito e l'eventuale esorbitanza incorsa nell'esercizio del potere medesimo.
Massima n. 1949
Gli artt. 1 e 4 della legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, nel prescrivere al Governo di uniformarsi nell'emanazione delle norme di sua competenza a "tutte" le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali, nonche' dei contratti integrativi provinciali cui abbiano fatto rinvio contratti collettivi nazionali, oppure dei contratti collettivi stipulati in sede provinciale da associazioni affiliate ad altre aventi carattere nazionale, hanno imposto a tale attivita' un duplice limite: e cioe', uno, piu' particolare e di carattere negativo, sancito nell'art. 5, costituito dal divieto di accogliere disposizioni contrattuali contrastanti con norme imperative di legge, (ed operante direttamente sui contratti collettivi, cosi' da precludere l'assunzione delle medesime nei decreti delegati); l'altro, piu' generale, della corrispondenza delle disposizioni predette al fine specifico voluto perseguire dalla legge stessa (fine che assume nella specie la stessa funzione di predeterminazione dei principi e criteri direttivi richiesta dall'art. 76 onde conferire validita' alla delegazione legislativa) di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti alla stessa categoria. La formula adoperata dal legislatore non riguarda solo i minimi valutabili quantitativamente, ma consente di includervi ogni specie di pattuizioni necessarie ad assicurare al lavoratore un'esistenza corrispondente alla dignita' della persona umana, a tenore del principio generale sanzionato nell'art. 36 della Costituzione.
Massima n. 1950
Nel valutare l'eventuale esorbitanza incorsa nell'esercizio del potere normativo conferito al Governo con una legge di delegazione, la Corte costituzionale puo' esaminare se sussista o meno una inscindibile correlazione tra il fine da conseguire ed il mezzo prescelto. L'accertamento dell'evidente eccesso di delega in cui siano incorse le norme denunciate assorbe ogni indagine circa la violazione di altre norme costituzionali diverse da quella dell'art. 76.
Massima n. 1951
Non e' vero che la peculiarita' delle prestazioni lavorative da parte dei prestatori di opera nell'industria edilizia rendono impossibile in tale settore l'applicazione della disciplina normale in ordine alle ferie, alla gratifica ed alle festivita'; e quindi costringono ad attribuire ad appositi enti il compito di riscuotere ed accantonare in conti intestati al nome dei singoli operai una percentuale della paga, da cui sono poi da trarre i compensi di loro spettanza. Cio' risulta smentito sia dall'art. 34 del contratto collettivo 24 luglio 1959 richiamato dal D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, il quale dispone che il trattamento economico dovuto per le voci indicate, e che indubbiamente costituiscono parte integrante del salario, viene assolto dalle imprese mediante la corresponsione di una percentuale complessiva determinabile sulla base di molteplici elementi, percentuale che va accantonata a cura delle imprese stesse presso un istituto bancario (o solo eventualmente presso la Cassa edile, ove esista), e sia dall'art. 5 del contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959 per gli operai edili della Provincia di Salerno che prevede l'accantonamento mensile presso un istituto bancario delle percentuali relative al trattamento per ferie, gratifica e festivita'. Mentre quest'ultima predisposizione, rivolta all'assolvimento dell'obbligo imposto dall'art. 34, soddisfa pienamente le esigenze proprie del particolare contratto di lavoro edile, senza far venire meno la immediatezza del rapporto fra datori di lavoro e lavoratori (la cui disciplina costituisce l'oggetto proprio dei contratti collettivi), e non produce alcun aggravio di spese, ne' decurtazione di salario a danno del lavoratore, sicche' la sua estensione a tutti gli appartenenti alla categoria, anche se non iscritti, vale a soddisfare i fini della legge delegante 14 luglio 1959, n. 741, viceversa la istituzione di Casse edili e' effettuabile in conseguenza della assunzione di obblighi corrispettivi da parte delle associazioni che la deliberano, attiene cioe' ad una materia estranea alla diretta disciplina dei rapporti di lavoro, cui solamente ha riguardo l'art. 1 della legge di delegazione, ed ha per effetto di interporre fra i soggetti individuali di tali rapporti un ente estraneo ad essi, con gli oneri conseguenti alla sua istituzione e al suo funzionamento. Se non e' dubbio che la predisposizione di misure di quest'ultimo tipo rientra nell'autonomia delle associazioni sindacali ed ha per effetto di vincolare ad esse tutti i loro iscritti, viceversa e' da escludere che di esse si possa richiedere il rispetto da parte dei non associati, come invece pretendono di fare tanto il D.P.R. n. 1032 che ha recepito l'art. 62 del citato contratto collettivo (il quale prevede l'istituzione della Cassa e l'art. 11 dell'accordo per la Provincia di La Spezia 2 ottobre 1959 che addossa gli oneri da essa derivanti a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro appartenenza alle organizzazioni stipulanti, secondo e' ulteriormente specificato dall'art. 5 dello Statuto della Cassa, a tenore del quale sono automaticamente iscritti a questa tutti gli operai edili prestanti servizio nella Provincia stessa), quanto il D.P.R. 9 maggio 1960, n. 865 (che ha recepito l'art. 6 del contratto collettivo 30 settembre 1959, di analogo contenuto, per la Provincia di Salerno). Dovendosi ritenere estranee agli interessi voluti tutelare dalla legge delegante i compiti affidati alle Casse edili, che vengono prospettati come meramente strumentali allo scopo della corresponsione del trattamento retributivo, in quanto non solo non necessari a garantire i minimi ed anzi suscettibili di incidere dannosamente su di essi, a maggior ragione deve ritenersi eccedente dai limiti posti dalla legge l'estensione ai non iscritti delle attivita' di carattere assistenziale e previdenziale, pure previste dagli statuti e regolamenti delle Casse predette, alle quali rinviano le disposizioni dei contratti collettivi. Anche a volere ammettere, in ipotesi, che sia consentito a questi di disporre speciali forme di assistenza, affidandole ad istituti diversi da quelli considerati dall'art. 38 della Costituzione, non potrebbe mai consentirsi che oneri e prestazioni a tale titolo (proprio perche' assicurati attraverso l'opera degli organi e enti di cui alla disposizione ora ricordata) siano da includere nei minimi normativi obbligatori cui ha avuto riguardo il legislatore nella legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi in relazione all'art. 76 della Costituzione l'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatori erga omnes, l'art. 34 (pel riferimento alle Casse edili di cui alla fine del terzultimo comma) e l'art. 62 del contratto collettivo 24 luglio 1959 che disciplina l'istituzione di tali Casse per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini; l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatori l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la Provincia di Salerno.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni sollevate dalla Corte di appello di Genova e dal Pretore di Roma di incostituzionalità degli artt. da 1 a 7 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione agli artt. 39, quarto comma, 71 e 76 della Costituzione;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Roma, dell'art. 7, ultimo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 36 della Costituzione;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatori erga omnes l'art. 34, pel riferimento alle Casse edili di cui alla fine del terz'ultimo comma, e l'art. 62 del contratto collettivo 24 luglio 1959 che disciplina l'istituzione di tali Casse per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;
b) dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatorio l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la Provincia di Salerno, in relazione all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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