Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1962

Corte cost., sent. 26 giugno 1962, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
65/1962
Data di deposito
26 giugno 1962
Data di decisione
7 giugno 1962
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:65

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 59 del 23 gennaio 1948
  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 493 del 13 maggio 1947
  • regio decreto legge n. 2138 del 28 novembre 1938
  • legge n. 739 del 2 giugno 1939
  • art. 4, regio decreto n. 1949 del 24 settembre 1940
  • art. 5, regio decreto n. 1949 del 24 settembre 1940
  • art. 5, decreto-legge n. 59 del 23 gennaio 1948

Parametri

Massime

Massima n. 1562

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, la Corte non puo' procedere all'indagine sulla competenza del giudice a quo, data la separazione tra il giudizio principale e quello di costituzionalita', che si svolge su un piano diverso e per l'oggetto e per le finalita'. Cfr.: 74/1957; 78/1957; 79/1957; 39/1957; 61/1957.

Massima n. 1563

Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, la Corte non puo' procedere all'indagine sulla giurisdizione del giudice a quo, quando sia fuori contestazione il carattere giurisdizionale dell'organo da cui proviene l'ordinanza e dell'attivita' da esso svolta nel procedimento nel quale l'ordinanza e' stata pronunziata, e sia altresi' fuori contestazione che l'organo giudicante ha, il linea generale, secondo l'ordinamento, il potere di emettere una pronunzia, quali che siano le particolari eccezioni sollevate in relazione al giudizio a quo, anche se concernenti la giurisdizione.

Massima n. 1564

Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, la Corte e' competente ad esaminare soltanto le questioni che risultano dal contesto dell'ordinanza di rinvio - dispositivo integrato e non disgiunto della motivazione - e nei limiti nei quali queste risultano formulate, tenendo conto delle deduzioni difensive, solo in quanto esse sviluppino ed illustrino il contenuto delle ordinanze e non in quanto sollevino questioni nuove. Cfr.: 67/1960; 48/1961.

Massima n. 1565

Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, perche' una questione possa considerarsi ritualmente sollevata, non basta indicare in blocco alcune leggi ed invocare genericamente una norma costituzionale, quando gli atti non offrano sicuri elementi che aiutino a chiarire le enunciazioni contenute nell'ordinanza di rinvio. Cfr.: 38/1958 e 41/1958; 25/1960 e 38/1960.

Massima n. 1566

Il principio dell'eguaglianza giuridica enunciato nell'art. 3 della Costituzione va inteso nel senso che per situazioni diverse il legislatore puo' dettare disposizioni diverse adeguando, cosi', la disciplina giuridica ai diversi aspetti della vita sociale. (Nella specie, il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e l'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, i quali stabiliscono che i contributi unificati in agricoltura d'importo inferiore alle 10.000 lire sono versati in conto corrente, mentre quelli d'importo superiore sono versati all'Esattoria comunale con l'aumento di aggi, non sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, giacche' il diverso sistema di versamento e' giustificato dalle esigenze di evitare per i piccoli contribuenti l'adozione di un sistema piu' complesso, che avrebbe rappresentato per essi cause di maggiori difficolta' e di maggiore dispendio). Cfr.: 3/1957; 105/1957; 118/1957; 53/1958; 5/1960; 70/1960; 42/1961; 64/1961.

Massima n. 1567

I contributi agricoli unificati, di cui al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, costituiscono prestazioni obbligatorie, e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 23 della Costituzione.

Massima n. 1568

La riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione in materia di prestazioni obbligatorie, va intesa nel senso che con legge devono essere dettate adeguate misure e cautele per dare un indirizzo agli organi amministrativi impositori e per delimitare la sfera del loro potere. (Nella specie, il potere d'imposizione dei contributi agricoli unificati, attribuito alla Commissioni provinciali dagli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, si realizza attraverso un sistema che si appoggia ad un complesso di garanzie, di criteri direttivi e di limitazioni, che rispondono al canone sancito nell'art. 23 della Costituzione). Cfr.: 4/1957; 122/1957; 70/1960; 48/1961.

Massima n. 1569

Gli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, creando come fondamento per l'imposizione dei contributi agricoli unificati l'accertamento presuntivo di impiego di mano d'opera fissato dalle Commissioni provinciali per tutta la provincia o per zone della provincia stessa, sulla base del numero delle giornate di lavoro occorrenti su un ettaro di terreno (criterio dell'ettaro-coltura), e l'art. 5 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, nella parte in cui mantiene il citato sistema dell'accertamento presuntivo, sono costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto il criterio dell'ettaro-coltura porta al risultato di imporre pesi disuguali a soggetti che si trovano in condizioni di parita' o pesi uguali a soggetti che non sono in eguali condizioni.

Massima n. 1570

Il R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, sull'unificazione e semplificazione dell'accertamento e riscossione dei contributi agricoli, delegava il Governo a determinare le modalita' per l'accertamento e la riscossione dei contributi stessi. I punti di orientamento essenziali della citata legge sono due: 1)- l'unificazione dei contributi agricoli, e non l'istituzione di un contributo sostitutivo dell'onere contributivo; 2)- l'accertamento dell'impiego effettivo di mano d'opera per ogni singola azienda, come base per l'imposizione contributiva, in modo che ogni azienda fosse gravata di un carico corrispondente alla mano d'opera impiegata nell'azienda stessa. Gli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, seguendo, invece, un metodo diverso, e cioe' quello dell'accertamento presuntivo d'impiego di mano d'opera, fissato dalle Commissioni provinciali per tutta la provincia o per zone della provincia stessa, sulla base del numero delle giornate di lavoro occorenti su un ettaro di terreno, (criterio dell'ettaro-cultura), hanno un contenuto che eccede la delega conferita con il R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e sono pertanto costituzionalmente illegittimi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui quattro procedimenti riuniti come in epigrafe:

dichiara inammissibili per la loro genericità le questioni di legittimità costituzionale riflettenti il dedotto contrasto delle disposizioni indicate in epigrafe con gli artt. 2, 41, 42, 44 della Costituzione e le questioni aventi per oggetto le leggi 22 novembre 1949, n. 861, e 14 aprile 1956, n. 307, il D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75, il R.D. 24 settembre 1940, n. 1954, ed il D.P. 13 maggio 1957, n. 853;

dichiara pure inammissibili le questioni concernenti il contrasto delle disposizioni predette con gli artt. 1 delle disposizioni sulla legge in generale e 1920 del Codice civile, nonché quelle aventi per oggetto le circolari ministeriali;

dichiara, in relazione al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e dell'art. 5 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, nella parte in cui consente di lasciare sussistere il sistema dell'accertamento presuntivo;

dichiara non fondate le questioni aventi per oggetto il D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142, il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e l'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, in riferimento agli artt. 3 e 77 ed alla disposizione transitoria XV della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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