Corte costituzionale
Sentenza n. 53/1962
Corte cost., sent. 14 giugno 1962, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/1962
- Data di deposito
- 14 giugno 1962
- Data di decisione
- 5 giugno 1962
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:53
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 16 del 26 giugno 1952
Parametri
Massime
Massima n. 1546
E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale in via incidentale di un intero testo di legge, se le censure di legittimita' sono tali da investire tutte le norme contenute nel provvedimento denunciato. Cfr.: 19/1956 B; 38/1961 A.
Massima n. 1547
Non puo' negarsi a priori l'ammissibilita' di una questione di legittimita' proposta in via incidentale e ipotetica, motivata sul riflesso che, ove venga dichiarata l'illegittimita', costituzionale di una legge regionale, dovrebbero applicarsi le norme contenute nella legge dello Stato, rispetto alla quale si verrebbe a configurare - e per gli stessi motivi - un analogo vizio di legittimita' costituzionale. Peraltro esclusa la illegittimita' della legge regionale la Corte non ha il potere di esaminare e deve lasciare impregiudicata la questione di legittimita' della legge statale in riferimento alla causa pendente dinanzi al giudice a quo.
Massima n. 1548
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale siciliana 26 giugno 1952, n. 16 sulla proroga dei contratti agrari all'entrata in vigore della legge di riforma statale, dato il suo carattere di temporaneita' che deve esserle riconosciuto fino a tanto che non sia esclusa la possibilita' che venga emanata una legge dello Stato destinata a regolare funditus la materia, ovvero che risulti rinviata indefinitivamente tale situazione legislativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni pregiudiziali proposte dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 26 giugno 1952, n. 16, della Regione siciliana, in riferimento alle norme contenute negli artt. 2, 3, 4, 41, 42 e 44 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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