Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1962

Corte cost., sent. 19 aprile 1962, n. 35

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
35/1962
Data di deposito
19 aprile 1962
Data di decisione
10 aprile 1962
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Manca
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:35

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1961
  • art. 3, comma 1, legge n. 259 del 21 marzo 1958

Parametri

Massime

Massima n. 1499

A norma dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, spetta allo Stato la potesta' di emanare il decreto con il quale l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) e' sottoposto al controllo della Corte dei conti, trattandosi di ente pubblico che, pur svolgendo la sua attivita' nel territorio della Regione siciliana, soggetto altresi' alla vigilanza ed alla tutela degli organi locali, tuttavia deve ritenersi compreso nella categoria degli enti di importanza nazionale in considerazione dei compiti di trasformazione agraria e fondiaria ad esso affidati e delle finalita' sociali perseguite. (Nella specie e' stato sollevato conflitto di attribuzione dalla Regione siciliana nei confronti dello Stato, in relazione al D.P.R. 31 marzo 1961, con quale l'E.R.A.S. e' stato sottoposto al controllo della Corte dei conti).

Massima n. 1500

La disposizione del secondo comma dell'art. 100 della Costituzione, secondo la quale il controllo sulla gestione finanziaria e' esercitato dalla Corte dei conti nei confronti degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, deve intendersi riferita altresi' agli enti al cui patrimonio lo Stato contribuisce con apporti di capitale, in considerazione degli interessi costituzionalmente rilevanti che la disposizione stessa ha inteso tutelare. Tali apporti di capitale, infatti, importano la partecipazione totale o parziale dello Stato alla formazione del fondo di dotazione, cui e' inscindibilmente subordinato lo svolgimento dell'attivita' dell'ente sovvenzionato, per il conseguimento dei fini istituzionali nell'interesse pubblico generale.

Massima n. 1501

Ancorche' ai sensi degli artt. 92 e 95 Cost., concernenti rispettivamente la composizione del Governo e le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica non sia da considerare come organo del Governo, ne' come organo della Pubblica Amministrazione, tuttavia l'attuale sistema costituzionale non esclude che al Capo dello Stato, conformemente alla prassi seguita fin dalla entrata in vigore della Corte costituzionale, oltre che degli atti in normazione generale da questa espressamente indicati (art. 87, quinto comma, Cost.), sia demanata da particolari disposizioni di legge ordinaria la forma di provvedimenti attinenti all'esercizio di potesta' amministrativa in casi di speciale rilievo. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli predetti della Costituzione, dell'art. 3, primo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 259, il quale deferisce al Capo dello Stato la firma dei provvedimenti, aventi riflessi di carattere politico in relazione al potere di controllo del Parlamento, mediante i quali sono determinati gli enti pubblici sottoposti al sindacato finanziario della Corte dei conti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana con atto notificato il 28 agosto 1961 in relazione al decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1961:

dichiara la competenza dello Stato ad emanare il decreto con il quale l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

respinge, pertanto, il ricorso proposto dalla Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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