Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1961

Corte cost., sent. 11 luglio 1961, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
47/1961
Data di deposito
11 luglio 1961
Data di decisione
4 luglio 1961
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Cosatti
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:47

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 4141 del 28 dicembre 1952
  • legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • art. 4, comma 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • art. 4, legge n. 333 del 18 maggio 1951
  • art. 20, legge n. 841 del 21 ottobre 1950

Parametri

Massime

Massima n. 1315

Vedi: Sent. 59/1957 A.

Massima n. 1316

Vedi: Sent. 37/1957 D.

Massima n. 1317

Secondo il sistema delle leggi di riforma fondiaria la consistenza dei terreni e i soggetti passivi debbono essere determinati con riferimento alla data del 15 novembre 1949. Unica eccezione a tale regola e' quella prevista per i trasferimenti mortis causa ai discendenti in linea retta, i quali sono efficaci fino alla data di entrata in vigore dalla legge stralcio (29 ottobre 1950). Fra gli atti inter vivos sono considerati inefficaci nei confronti degli Enti di riforma tutti quelli a titolo gratuito posteriori al 1 gennaio 1948 ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di Enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione, effettuate fino al 15 novembre 1949. Poiche' tali Enti sono stati considerati dal legislatore soltanto a proposito di atti tra vivi (donazione) e non di atti mortis causa, deve ritenersi che un Ente divenuto proprietario per successione testamentaria posteriormente al 15 novembre 1949, di terreni assoggettati alla riforma agraria, non puo' opporre alcun titolo al decreto di esproprio con il quale tali terreni erano stati colpiti nella loro consistenza a quella data.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;

dichiara non fondata la questione, proposta dal Tribunale di Bari con ordinanza 27 dicembre 1956, sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4141, in relazione agli artt. 4 e 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e all'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e in riferimento agli artt. 42,76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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