Corte costituzionale
Sentenza n. 47/1961
Corte cost., sent. 11 luglio 1961, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/1961
- Data di deposito
- 11 luglio 1961
- Data di decisione
- 4 luglio 1961
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Cosatti
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:47
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 4141 del 28 dicembre 1952
- legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 4, comma 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 4, legge n. 333 del 18 maggio 1951
- art. 20, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 42, Costituzione
Massime
Massima n. 1315
Vedi: Sent. 59/1957 A.
Massima n. 1316
Vedi: Sent. 37/1957 D.
Massima n. 1317
Secondo il sistema delle leggi di riforma fondiaria la consistenza dei terreni e i soggetti passivi debbono essere determinati con riferimento alla data del 15 novembre 1949. Unica eccezione a tale regola e' quella prevista per i trasferimenti mortis causa ai discendenti in linea retta, i quali sono efficaci fino alla data di entrata in vigore dalla legge stralcio (29 ottobre 1950). Fra gli atti inter vivos sono considerati inefficaci nei confronti degli Enti di riforma tutti quelli a titolo gratuito posteriori al 1 gennaio 1948 ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di Enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione, effettuate fino al 15 novembre 1949. Poiche' tali Enti sono stati considerati dal legislatore soltanto a proposito di atti tra vivi (donazione) e non di atti mortis causa, deve ritenersi che un Ente divenuto proprietario per successione testamentaria posteriormente al 15 novembre 1949, di terreni assoggettati alla riforma agraria, non puo' opporre alcun titolo al decreto di esproprio con il quale tali terreni erano stati colpiti nella loro consistenza a quella data.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara non fondata la questione, proposta dal Tribunale di Bari con ordinanza 27 dicembre 1956, sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4141, in relazione agli artt. 4 e 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e all'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e in riferimento agli artt. 42,76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze