Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1961

Corte cost., sent. 29 marzo 1961, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/1961
Data di deposito
29 marzo 1961
Data di decisione
17 marzo 1961
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:13

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 218 del 1° aprile 1947
  • art. 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 218 del 1° aprile 1947
  • art. 17, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 4, comma 1, I parte, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 28 settembre 1951
  • art. 13, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 28 settembre 1951
  • legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 28 settembre 1951
  • art. 13, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 28 novembre 1951
  • art. 2, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 218 del 1° aprile 1947
  • art. 13, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 28 novembre 1951
  • art. 9, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 28 novembre 1951
  • art. 2, comma 5, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 28 novembre 1951
  • art. 3, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 28 novembre 1951
  • art. 2, comma 4, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 28 settembre 1951
  • art. 13, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 28 novembre 1951
  • art. 12, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 28 novembre 1951
  • art. 8, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 28 novembre 1951
  • art. 4, comma 1, II parte, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 28 novembre 1951
  • art. 10, lett.g, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 28 novembre 1951
  • art. 10, lett.e, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 28 novembre 1951
  • art. 10, lett.b, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 28 settembre 1951
  • art. 11, comma 3, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 28 novembre 1951
  • art. 14, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 28 settembre 1951
  • art. 14, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 28 settembre 1951

Parametri

Massime

Massima n. 1186

Il trasferimento di una funzione amministrativa dallo Stato ad un organo regionale non tocca la materia costituzionale e puo' essere disposto con legge ordinaria.

Massima n. 1187

Con l'art. 1 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218, non fu delegato alla Regione Valle d'Aosta l'emanazione delle norme relative all'esercizio delle professioni di guida alpina, portatore alpino e maestro di sci, ma fu solo attribuita al Consiglio della Valle la competenza - spettante nel restante territorio nazionale al questore - a rilasciare la licenza per l'esercizio di quelle professioni: e cio' senza alterare la disciplina della materia e senza attribuire alla Valle poteri maggiori e diversi da quelli degli organi dello Stato in base alle leggi statali. Alla disposizione dell'art. 1 e' logicamente connessa quella dell'art. 3 dello stesso decreto, che per i casi di esercizio senza l'autorizzazione del Consiglio della Valle richiama la sanzione comminata dall'art. 17 del T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773. Le due disposizioni non sono in contrasto con le norme dello Statuto speciale della Regione successivamente emanate, in materia di ordinamento delle guide, delle scuole di sci e dei portatori alpini.

Massima n. 1188

Quando nelle leggi e nel linguaggio tecnico-legislativo si parla di "ordinamento", ci si riferisce normalmente sia alla organizzazione di un ente, di ufficio, di un servizio pubblico, sia al funzionamento di tale ente, ufficio o servizio, oltre che ai poteri e ai diritti che ne derivano.

Massima n. 1189

In base all'art. 2 dello Statuto, la Regione Valle d'Aosta ha il potere di regolare con proprie leggi tutto l'ordinamento delle professioni di guida, portatore alpino e maestro di sci, compresa la disciplina del relativo esercizio.

Massima n. 1190

Le disposizioni contenute nella prima parte del primo comma dell'art. 4 della legge valdostana 28 settembre 1951, n. 2, secondo le quali l'esercizio non saltuario, nel territorio regionale, delle professioni di guida, portatore alpino e maestro di sci e' subordinato all'autorizzazione del competente assessore regionale, e inoltre gli esercenti dette professioni devono essere iscritti in uno speciale ruolo regionale, non sono in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, ma anzi si uniformano a quanto gia' stabilito nell'art. 2 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218; che cioe' gli esercenti professioni alpine potessero svolgere la loro attivita' nella Valle d'Aosta, senza autorizzazione degli organi regionali, solo quando provenissero occasionalmente con i loro clienti da altri paesi o dall'estero. Esclusa l'illegittimita' costituzionale dalle indicate disposizioni della legge valdostana, deve escludersi l'illegittimita' delle connesse disposizioni dell'art. 13, primo e secondo comma, della stessa legge, sulle misure di sicurezza da osservare a tutela della pubblica incolumita' quando l'esercizio di professioni alpine e' saltuario, e quindi non soggetto ad autorizzazione degli organi regionali, e sui criteri per stabilire quando l'apertura di corsi e di scuole di sci o di alpinismo debba considerarsi come esercizio stabile di professioni alpine, sottoposto ad autorizzazione.

Massima n. 1191

Il sistema di affidare ad organizzazioni locali il compito di coadiuvare l'amministrazione regionale nell'esercizio di funzioni di controllo, di coordinamento e di soccorso, e' legittimo, purche' questi compiti siano circoscritti nell'ambito dei poteri spettanti alla Regione, entro i limiti che tali poteri incontrano nei rapporti con lo Stato e col rispetto delle norme costituzionali. Le disposizioni della legge valdostana 28 settembre 1951, n. 2 (seconda parte del primo comma e secondo comma dell'art. 4 e art. 10 lett. g), secondo le quali l'iscrizione nel ruolo regionale degli esercenti le professioni alpine dev'essere fatta per il tramite dell'unione valdostana guide e maestri di sci o delle associazioni locali riconosciute, l'iscrizione alle societa' locali e' requisito necessario per l'esercizio delle indicate professioni nel territorio della Valle e ciascun iscritto e' tenuto a versare alla societa' una quota fissa o una percentuale sulle proprie entrate professionali, sono in contrasto con gli artt. 4, 41 e 120 Costituzione: con gli artt. 4 e 41, in quanto chiudono gli esercenti professioni alpine in una sorta di corporazione locale, a favore della quale si impongono contribuzioni coattive; con l'art. 120, in quanto l'iscrizione obbligatoria all'associazione locale e' mezzo palese per impedire che i cittadini residenti in altre regioni esercitino nella Valle le professioni alpine. Dalla illegittimita' delle indicate disposizioni della legge valdostana 28 settembre 1951, discende come conseguenza l'illegittimita' delle seguenti altre disposizioni della stessa legge: a) il quarto e il quinto comma dell'art. 2, a norma dei quali l'Unione valdostana tiene aggiornato il ruolo regionale, istruisce le domande di autorizzazione, cura la disciplina e provvede, in genere, a quant'altro necessario per la migliore organizzazione professionale; nonche' il primo comma dell'art. 3, nella parte in cui richiama le ora indicate disposizioni dell'art. 2; b) l'art. 8, che stabilisce l'inderogabilita' delle tariffe; c) il secondo comma dell'art. 9, che affida all'Unione valdostana il compito di approvare norme valevoli per tutti i professionisti alpini; d) l'art. 12, in quanto subordina la presentazione delle domande per tramite della Unione e delle societa' locali; e) l'art. 13 nella parte in cui richiama l'art. 8.

Massima n. 1192

Sono contrarie all'art. 120 della Costituzione, perche' limitano senza giustificati motivi il diritto di ogni cittadino a svolgere in qualsiasi parte del territorio nazionale la propria attivita' le disposizioni dell'art. 10, lettere b ed e, della legge valdostana 28 settembre 1951, n. 2, secondo le quali per poter esercitare nella Valle d'Aosta le professioni di guida, portatore alpino e maestro di sci, e' necessario avere la residenza da almeno un triennio in un comune della Valle e conoscere la lingua francese. Dalla illegittimita' della indicata disposizione dell'art.10 lett. b della legge, discende come conseguenza l'illegittimita' della disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 11, il quale stabilisce che per la promozione a guida occorre un effettivo servizio triennale nella Valle.

Massima n. 1193

La materia penale e' riservata alla competenza esclusiva dello Stato ed e' precluso alle Regioni non soltanto stabilire nuove figure di reati ma anche richiamare, per violazione di norme regionali, sanzioni gia' comminate dalle leggi dello Stato. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 14, primo comma, della legge regionale della Valle d'Aosta 28 settembre 1951, n. 2, il quale dispone che l'esercizio non autorizzato nel territorio della Regione delle professioni di guida, portatore alpino e maestro di sci, e' punito a termini dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218.

Massima n. 1194

In materia tributaria i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato sono nel senso che il potere tributario spetta, con limitazioni varie a certi enti pubblici, che devono esercitarlo sempre in base alla legge (art. 23 della Costituzione). E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 14, secondo comma, della legge della Regione Valle d'Aosta 28 settembre 1951, n. 2, il quale attribuisce alla Unione valdostana guide e maestri di sci ed alle societa' locali riconosciute il potere di imporre ai propri soci contribuzioni annuali, parte in misura fissa, parte in misura proporzionale alle entrate professionali di ciascun socio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di Aosta del 28 aprile 1960 sulla legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218: "Ordinamento delle professioni di guida alpina, di portatore alpino, di maestro di sci nella circoscrizione della Valle d'Aosta in riferimento all'art. 2, lett. u, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;

b) dichiara, in riferimento agli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del legge della Regione della Valle d'Aosta 28 settembre 1951, n. 2 sull'ordinamento delle guide, dei portatori alpini, dei maestri sci, degli aiuti maestri di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta art. 4, primo comma, nella parte in cui si dispone che la iscrizione nel ruolo regionale si effettua per il tramite delle società locali dell'Unione valdostana guide e maestri di sci; art. 4, secondo comma; art. 10, lett. b, lett. e, nella parte in cui si richiede buona conoscenza della lingua francese, e lett. g; art. 14;

c) dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della stessa legge regionale: art. 2, quarto e quinto comma; art. 3, nella parte in cui richiama le disposizioni illegittime dell'art. 2; art.8; art. 9, secondo comma; art. 11, terzo comma; art. 12, in quanto impone la presentazione delle domande di autorizzazione per il tramite delle società locali o dell'Unione valdostana; art. 13 nella parte in cui richiama l'art. 8.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI.

Testo integrale

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