Corte costituzionale
Ordinanza n. 8/1961
Corte cost., ord. 11 marzo 1961, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 8/1961
- Data di deposito
- 11 marzo 1961
- Data di decisione
- 1° marzo 1961
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaspare Ambrosini
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:8
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1263 del 15 luglio 1926
- regio decreto legge n. 1621 del 30 agosto 1925
Parametri
Massime
Massima n. 1177
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, se l'autorita' giudiziaria non trasmette alla Corte costituzionale la sentenza non definitiva da essa pronunciata su questioni pregiudiziali relative al giudizio a quo, e che occorra acquisire agli atti per la definizione del giudizio di costituzionalita', la Corte ordina che si provveda alla trasmissione entro il termine fissato nella ordinanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che il Tribunale di Venezia provveda all'invio della suindicata sentenza entro trenta giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI.
Testo integrale
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