Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/1961

Corte cost., ord. 11 marzo 1961, n. 10

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
10/1961
Data di deposito
11 marzo 1961
Data di decisione
1° marzo 1961
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:10

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1092 del 6 luglio 1939
  • legge n. 5 del 10 febbraio 1961

Parametri

Massime

Massima n. 1180

Se, dopo l'ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale di una questione di legittimita' costituzionale, sopravviene una legge che abroghi quella impugnata, puo' rendersi necessaria una nuova valutazione sulla rilevanza della questione. Tale valutazione e' di competenza del giudice a quo e pertanto va disposto che gli atti siano a lui restituiti. (Fattispecie relativa al giudizio di legittimita' costituzionale della legge 6 luglio 1939, n. 1092, contro l'urbanesimo, abrogata dalla legge 10 febbraio 1961 n. 5). Cfr.: 101/1957, 62/1959.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie competenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 marzo 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI COSTANTINO MORTATI.

Testo integrale

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