Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1960
Corte cost., sent. 15 giugno 1960, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1960
- Data di deposito
- 15 giugno 1960
- Data di decisione
- 8 giugno 1960
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Cosatti
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:38
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1222 del 3 ottobre 1947
Parametri
Massime
Massima n. 1065
La questione di legittimita' costituzionale di un intero testo legislativo e' correttamente proposta quando le norme del provvedimento impugnato sono cosi' intimamente collegate, che devono essere valutate nel loro insieme, ai fini del giudizio di costituzionalita' in relazione al sistema da esse delineato e attuato.
Massima n. 1066
A norma dell'art. 38, terzo comma, della Costituzione, gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. La locuzione "avviamento professionale" non e' sinonimo di "educazione", ma significa effettivo collocamento al lavoro.
Massima n. 1067
I mutilati ed invalidi del lavoro, che le imprese private sono tenute ad assumere, entro un dato limite numerico, ai sensi del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, devono essere in grado di prestare opera lavorativa, benche' la loro capacita' sia ridotta. Questa condizione, che viene accertata dalla Commissione indicata dall'art. 4 del decreto, deve persistere durante il rapporto del lavoro, che altrimenti, com'e' stabilito nel successivo art. 5, puo' essere sciolto dal datore di lavoro. Pertanto la finalita' perseguita dallo Stato con l'indicato decreto non e' quella di procurare ai mutilati ed invalidi del lavoro un mantenimento caritativo, a spese delle imprese private anziche' della collettivita', ma e' quella di avviare al lavoro i suddetti minorati, in ottemperanza al precetto contenuto nel terzo comma dell'art. 38 della Costituzione. Il decreto e' in armonia anche con lo spirito e con il dettato di altre disposizioni della Costituzione, in quanto rimuove gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione economica e sociale del Paese (art. 3, secondo comma); promuove ed attua le condizioni che rendono possibile ai minorati del lavoro il loro reinserimento nell'ambiente del lavoro (art. 4); sollecita l'adempimento del dovere di solidarieta', solennemente enunciato tra i principi fondamentali della Costituzione (art. 2).
Massima n. 1068
Le norme del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private, non sono in contrasto con gli artt. 41 e 42 della Costituzione, in quanto l'assunzione ha luogo in base a condizioni e criteri prestabiliti e non discrezionali, attraverso determinati accertamenti, e non viene alterata la valutazione dei datori di lavoro in ordine al dimensionamento delle imprese, essendo stabilito soltanto l'onere della percentuale di assunzione.
Massima n. 1069
Le norme del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, in quanto prescrivono l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro da parte delle imprese private non violano il primo comma dell'art. 3 della Costituzione perche' il principio della uguaglianza, ivi enunciato, non deve essere inteso ed applicato in senso meccanicamente livellatore. Dall'esame, invero, dei vari provvedimenti legislativi concernenti la materia del collocamento obbligatorio puo' rilevarsi che il legislatore nei riguardi delle categorie di volta in volta prese in considerazione, come invalidi di guerra, invalidi per servizio, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione da affezioni tubercolari, centralinisti telefonici ciechi, ha attuato l'avviamento al lavoro in direzioni diverse (e con oneri percentuali di assunzione obbligatorie talora diversi) data appunto la diversita' di esigenze e di situazioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta dalla Corte di appello di Genova con ordinanza 10 ottobre 1959 sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle imprese private, in riferimento agli artt. 3, 38, 41 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA.
Testo integrale
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