Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1960

Corte cost., sent. 29 marzo 1960, n. 15

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
15/1960
Data di deposito
29 marzo 1960
Data di decisione
16 marzo 1960
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:15

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 1, legge n. 748 del 9 agosto 1954
  • art. 21, legge n. 748 del 9 agosto 1954
  • art. 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 569 del 13 dicembre 1946
  • art. 1, comma 1, legge n. 748 del 9 agosto 1954

Parametri

Massime

Massima n. 993

Quando la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale per la decisione del giudizio di merito e' manifesta, e il giudice a quo ha fornito in proposito adeguata motivazione, non puo' la Corte costituzionale istituire una indagine rivolta ad accertare se sussistono i presupposti per l'ammissibilita' dell'azione principale anche se tale indagine sia richiesta al solo scopo di provocare la restituzione degli atti allo stesso giudice a quo.

Massima n. 994

Ai fini del sindacato di costituzionalita' e' irrilevante ogni indagine sull'efficacia, permanente o temporanea, della norma impugnata (nella specie trattavasi dell'art 21 L. 9 agosto 1954, n. 748)

Massima n. 995

L'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 dicembre 1946, n. 569, nel limitare ai soli "oriundi" della Provincia di Bolzano e della zona mistilingue della Provincia di Trento la partecipazione allo speciale corso per i segretari dei Comuni di quella Provincia e di quella zona, ha adoperato il termine "oriundo" nel suo significato letterale e corrente, di persona nata in un determinato territorio o nata da famiglia residente in quel territorio.

Massima n. 996

L'art. 21, primo comma, della legge 9 agosto 1954, n. 748, nello stabilire che "alla copertura delle segreterie vacanti dei Comuni di classe IV della Provincia di Bolzano si provvede a norma del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569" - e quindi con cittadini che abbiano anche i requisiti di essere oriundi della Provincia e di conoscere entrambe le lingue italiana e tedesca - non fa discriminazione fra i cittadini in base alla razza o alla lingua, ma parte soltanto dal presupposto che il possesso dei suddetti requisiti implichi particolari attitudini a svolgere le mansioni di segretario nei Comuni suddetti. L'indicata disposizione non viola percio' il principio di eguaglianza sancito in via generale dall'art. 3 e, per quanto riguarda l'ammissione ai pubblici uffici, dall'art. 51, primo comma, della Costituzione.

Massima n. 997

L'art. 120 della Costituzione e' un'applicazione, nel quadro dell'unita' dello Stato, del principio generale di uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione e ripetuto, nei riguardi della ammissione ai pubblici uffici, nell'art. 51. In quanto espressione di un principio, i divieti posti dall'art. 120 vincolano anche il legislatore statale. Tuttavia, mentre per il legislatore regionale tali limiti sono assoluti e inderogabili, lo stesso non e' per il legislatore statale. Il presupposto dell'art. 120 della Costituzione e' che la legge regionale non puo' mai porre limiti ai diritti dei cittadini garantiti da quella norma non essendo riconosciuta al legislatore regionale alcun potere in materia. Al legislatore statale, invece, al quale spetta di valutare i rapporti e gli interessi di tutta la collettivita' nazionale l'aspetto dell'interesse generale, e' permesso di identificare particolari settori di territorio o di popolazione al fine di dettare particolari discipline ispirate all'unico scopo di dare una piu' adeguata organizzazione ai pubblici servizi. Pero' l'apprezzamento discrezionale che il legislatore compie per enucleare le situazioni che richiedono particolare disciplina e per determinare la sfera e le modalita' della disciplina stessa, non puo' toccare l'ambito segnato dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione e non puo' trascendere dai giusti limiti derivanti dal principio di uguaglianza. Non esorbita da tali limiti l'art. 21, primo comma, della legge 9 agosto 1954, n. 748, che, in applicazione del D.L.C.P.S. 13 dicembre 1946, n. 569, riserva agli oriundi della Provincia di Bolzano la partecipazione allo speciale concorso per segretari dei Comuni di IV classe di quella Provincia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato,

dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza del Consiglio di Stato, V Sezione, 13 aprile - 28 settembre 1957 sulla legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 9 agosto 1954, n. 748, contenente modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, in riferimento agli artt. 3, 51 e 120 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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