Corte costituzionale
Sentenza n. 50/1959
Corte cost., sent. 28 luglio 1959, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/1959
- Data di deposito
- 28 luglio 1959
- Data di decisione
- 28 luglio 1959
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:50
Parametri
- art. 127, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 126, Costituzione
- art. 38, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 36, statuto regione Valle d'Aosta
Massime
Massima n. 867
Vedi: Sent. 30/1959 A., 47/1959.
Massima n. 868
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale non possono aver rilievo istituti come quello dell'inammissibilita' del ricorso per acquiescenza o per il carattere conformativo del provvedimento impugnato, quali sono stati elaborati nella giurisprudenza amministrativa. E' percio' irrilevante, ai fini dell'ammissibilita' del ricorso, il fatto che la legge regionale, impugnata dallo Stato per incompetenza della Regione, concerne la stessa materia di altre leggi regionali non impugnate. Cfr.: 44/1957 A; 77/1958 A
Massima n. 869
Nell'ambito dell'ordinamento costituito, l'ordine delle competenze per la produzione delle fonti del diritto e' inderogabile. Da nessuna norma puo' desumersi l'esistenza di un principio generale, per il quale gli organi del potere esecutivo siano autorizzati a sostituirsi a quelli legislativi ogni qualvolta ravvisino situazioni esigenti un pronto intervento del legislatore. Pertanto alla "necessita'" non puo' attribuirsi carattere ed efficacia di fonte di diritto.
Massima n. 870
L'istituto della delegazione legislativa e quello della decretazione di urgenza si fondano su presupposti del tutto diversi. Il primo deriva da una unita' di intenti fra l'organo titolare del potere legislativo e il governo, a cui le assemblee stesse conferiscono la potesta' di legiferare su materie, che difficilmente si presterebbero ad essere regolate, attraverso lunghi e complicati dibattiti, da collegi molto numerosi. Il decreto legge e' invece un atto del quale il Governo si assume la resposabilita' e che deve trovare immediata applicazione, cosi' che l'accertamento della sussistenza delle condizioni di urgente necessita' puo' aver luogo soltanto in un momento successivo e quando le norme hanno gia' prodotto effetti giuridici rilevanti e non sempre riparabili in caso di mancata conversione. Dalla facolta' di emettere leggi di delegazione non puo' essere desunta, percio', per analogia, la facolta' di decretare di urgenza.
Massima n. 871
La Commissione prevista dall'art. 126 della Costituzione, in caso di scioglimento del Consiglio regionale, per il compito degli atti di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale, e' un organo straordinario nominato dal Presidente della Repubblica, ben distinto dall'organo titolare del potere esecutivo della Regione. Il potere attribuito a tale Commissione non e' il potere di decretazione di urgenza, attribuito dall'art. 77 della Costituzione esclusivamente al Governo dello Stato.
Massima n. 872
Le diversita' sussistenti fra gli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale non consentono il ricorso a procedimenti analogici.
Massima n. 873
I provvedimenti a cui si riferisce l'art. 38 n. 5 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sono atti amministrativi. Tale articolo non attribuisce percio' il potere di decretazione di urgenza alla Giunta regionale.
Massima n. 874
I provvedimenti a cui si riferisce l'art. 36 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta sono atti amministrativi. Tale articolo non attribuisce percio' il potere di decretazione di urgenza alla Giunta regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla difesa della Regione siciliana;
dichiara la illegittimità costituzionale del decreto legge della Regione siciliana in data 1 luglio 1959, recante "Provvidenze in favore del Comune di Taormina".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 luglio 1959.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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