Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1959

Corte cost., sent. 28 luglio 1959, n. 50

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
50/1959
Data di deposito
28 luglio 1959
Data di decisione
28 luglio 1959
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:50

Parametri

Massime

Massima n. 867

Vedi: Sent. 30/1959 A., 47/1959.

Massima n. 868

Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale non possono aver rilievo istituti come quello dell'inammissibilita' del ricorso per acquiescenza o per il carattere conformativo del provvedimento impugnato, quali sono stati elaborati nella giurisprudenza amministrativa. E' percio' irrilevante, ai fini dell'ammissibilita' del ricorso, il fatto che la legge regionale, impugnata dallo Stato per incompetenza della Regione, concerne la stessa materia di altre leggi regionali non impugnate. Cfr.: 44/1957 A; 77/1958 A

Massima n. 869

Nell'ambito dell'ordinamento costituito, l'ordine delle competenze per la produzione delle fonti del diritto e' inderogabile. Da nessuna norma puo' desumersi l'esistenza di un principio generale, per il quale gli organi del potere esecutivo siano autorizzati a sostituirsi a quelli legislativi ogni qualvolta ravvisino situazioni esigenti un pronto intervento del legislatore. Pertanto alla "necessita'" non puo' attribuirsi carattere ed efficacia di fonte di diritto.

Massima n. 870

L'istituto della delegazione legislativa e quello della decretazione di urgenza si fondano su presupposti del tutto diversi. Il primo deriva da una unita' di intenti fra l'organo titolare del potere legislativo e il governo, a cui le assemblee stesse conferiscono la potesta' di legiferare su materie, che difficilmente si presterebbero ad essere regolate, attraverso lunghi e complicati dibattiti, da collegi molto numerosi. Il decreto legge e' invece un atto del quale il Governo si assume la resposabilita' e che deve trovare immediata applicazione, cosi' che l'accertamento della sussistenza delle condizioni di urgente necessita' puo' aver luogo soltanto in un momento successivo e quando le norme hanno gia' prodotto effetti giuridici rilevanti e non sempre riparabili in caso di mancata conversione. Dalla facolta' di emettere leggi di delegazione non puo' essere desunta, percio', per analogia, la facolta' di decretare di urgenza.

Massima n. 871

La Commissione prevista dall'art. 126 della Costituzione, in caso di scioglimento del Consiglio regionale, per il compito degli atti di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale, e' un organo straordinario nominato dal Presidente della Repubblica, ben distinto dall'organo titolare del potere esecutivo della Regione. Il potere attribuito a tale Commissione non e' il potere di decretazione di urgenza, attribuito dall'art. 77 della Costituzione esclusivamente al Governo dello Stato.

Massima n. 872

Le diversita' sussistenti fra gli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale non consentono il ricorso a procedimenti analogici.

Massima n. 873

I provvedimenti a cui si riferisce l'art. 38 n. 5 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sono atti amministrativi. Tale articolo non attribuisce percio' il potere di decretazione di urgenza alla Giunta regionale.

Massima n. 874

I provvedimenti a cui si riferisce l'art. 36 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta sono atti amministrativi. Tale articolo non attribuisce percio' il potere di decretazione di urgenza alla Giunta regionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla difesa della Regione siciliana;

dichiara la illegittimità costituzionale del decreto legge della Regione siciliana in data 1 luglio 1959, recante "Provvidenze in favore del Comune di Taormina".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 luglio 1959.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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