Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1959

Corte cost., sent. 5 maggio 1959, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
27/1959
Data di deposito
5 maggio 1959
Data di decisione
20 aprile 1959
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:27

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 801

E' regola fondamentale di ogni ordinamento, riconosciuta dalla Costituzione, che a taluni diritti vengano poste limitazioni ispirate al principio di prevenzione e sicurezza sociale, per il quale l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini dev'essere garantito, oltre che dal sistema delle norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell'avvenire.

Massima n. 802

L'art. 25, secondo comma, della Costituzione, riaffermando il principio contenuto nell'art. 199 Cod. pen., per il quale nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi stabiliti dalla legge, accoglie per cio' stesso nell'ordinamento il sistema delle misure di sicurezza a carico di persone socialmente pericolose. Oggetto delle misure di sicurezza prevedute dal Codice penale o dalla legge di p.s. rimane sempre quello comune a tutte le misure di prevenzione, cioe' la pericolosita' sociale del soggetto.

Massima n. 803

L'art. 13 della Costituzione, stabilendo la riserva di legge per eventuali restrizioni alla liberta' personale, non attribuisce una illimitata potesta' al legislatore ordinario, che rimane sempre sottoposto al controllo della Corte costituzionale per l'ipotesi che incorra in una qualsiasi violazione delle norme della Costituzione.

Massima n. 804

Le disposizioni dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, secondo le quali e' fatto divieto al sorvegliato speciale di associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di sicurezza e di partecipare a pubbliche riunioni, risponde ad esigenze di prevenzione, tener cioe' lontano l'individuo sorvegliato dalle persone e dalle situazioni che rappresentano il maggior pericolo. Spetta al giudice valutare di volta in volta se concreti elementi di fatto realizzino la fattispecie del reato di trasgressione agli obblighi della sorveglianza speciale, tenendo presente il carattere eccezionale delle limitazioni di liberta' personale e differenziando i contatti sociali dalla legge indicati come pericolosi, e quelli che costituiscono il normale e quotidiano svolgimento dei rapporti della vita inibiti di regola soltanto a chi e' sottoposto a misure detentive. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 in riferimento agli artt. 2 e 17 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 1 marzo 1958 del Tribunale di Lucca, sulla legittimità costituzionale delle due norme dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 indicate nell'ordinanza, in riferimento agli artt. 2 e 17 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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