Corte costituzionale
Sentenza n. 27/1959
Corte cost., sent. 5 maggio 1959, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/1959
- Data di deposito
- 5 maggio 1959
- Data di decisione
- 20 aprile 1959
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 199, codice penale
- art. 5, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 801
E' regola fondamentale di ogni ordinamento, riconosciuta dalla Costituzione, che a taluni diritti vengano poste limitazioni ispirate al principio di prevenzione e sicurezza sociale, per il quale l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini dev'essere garantito, oltre che dal sistema delle norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell'avvenire.
Massima n. 802
L'art. 25, secondo comma, della Costituzione, riaffermando il principio contenuto nell'art. 199 Cod. pen., per il quale nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi stabiliti dalla legge, accoglie per cio' stesso nell'ordinamento il sistema delle misure di sicurezza a carico di persone socialmente pericolose. Oggetto delle misure di sicurezza prevedute dal Codice penale o dalla legge di p.s. rimane sempre quello comune a tutte le misure di prevenzione, cioe' la pericolosita' sociale del soggetto.
Massima n. 803
L'art. 13 della Costituzione, stabilendo la riserva di legge per eventuali restrizioni alla liberta' personale, non attribuisce una illimitata potesta' al legislatore ordinario, che rimane sempre sottoposto al controllo della Corte costituzionale per l'ipotesi che incorra in una qualsiasi violazione delle norme della Costituzione.
Massima n. 804
Le disposizioni dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, secondo le quali e' fatto divieto al sorvegliato speciale di associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di sicurezza e di partecipare a pubbliche riunioni, risponde ad esigenze di prevenzione, tener cioe' lontano l'individuo sorvegliato dalle persone e dalle situazioni che rappresentano il maggior pericolo. Spetta al giudice valutare di volta in volta se concreti elementi di fatto realizzino la fattispecie del reato di trasgressione agli obblighi della sorveglianza speciale, tenendo presente il carattere eccezionale delle limitazioni di liberta' personale e differenziando i contatti sociali dalla legge indicati come pericolosi, e quelli che costituiscono il normale e quotidiano svolgimento dei rapporti della vita inibiti di regola soltanto a chi e' sottoposto a misure detentive. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 in riferimento agli artt. 2 e 17 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 1 marzo 1958 del Tribunale di Lucca, sulla legittimità costituzionale delle due norme dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 indicate nell'ordinanza, in riferimento agli artt. 2 e 17 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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