Corte costituzionale
Sentenza n. 10/1959
Corte cost., sent. 9 marzo 1959, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 10/1959
- Data di deposito
- 9 marzo 1959
- Data di decisione
- 3 marzo 1959
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaspare Ambrosini
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:10
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 863 del 12 agosto 1951
- legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- legge n. 2359 del 25 giugno 1965
- legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 4, legge n. 230 del 12 maggio 1950
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 42, Costituzione
Massime
Massima n. 756
L'ordinanza del giudice di merito che propone la questione di legittimita' costituzionale deve accertare che la questione sia rilevante, cioe' che il giudizio di merito non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa, e che essa non sia manifestamente infondata. La Corte costituzionale, investita della questione, deve risolverla, salvo il caso che l'ordinanza non abbia i suddetti requisiti prescritti dal secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Massima n. 757
La pronuncia sulla questione di legittimita' costituzionale, che e' indipendente dallo svolgimento del giudizio principale, non puo' venire sospesa per il fatto che il rapporto controverso, che condiziona il giudizio di rilevanza, non sia stato ancora deciso con sentenza passata in giudicato. (Nella specie, con D.P.R. 12 agosto 1953, n. 861 era stato espropriato nei confronti di Roberto Barracco un appezzamento di terreno che Luigi Barracco, deceduto il 9 febbraio 1949, aveva assegnato con testamento al figlio Giovanni, fratello di Roberto. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza non definitiva, aveva riconosciuto che in forza della divisione testamentaria proprietario del terreno sin dal 15 novembre 1949 doveva considerarsi Giovanni Barracco; quindi aveva sospeso e rimesso gli atti alla Corte costituzionale perche' giudicasse sulla legittimita' costituzionale del decreto di esproprio. Dinanzi alla Corte la difesa dell'Ente di riforma aveva eccepito che la interpretazione data dal Tribunale al testamento di Luigi Barracco non era definitiva e poteva essere modificata in appello).
Massima n. 758
Vedi: Sent. 8/1959 A
Massima n. 759
Vedi: Sent. 8/1959 B.
Massima n. 760
Nel sistema della legge di riforma fondiaria 12 maggio 1950, n. 230, il procedimento di esproprio dev'essere svolto nei confronti di chi e' l'effettivo proprietario dei beni. Il reclamo, previsto dall'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, riguarda soltanto la rettifica di eventuali errori materiali e fra questi non possono essere compresi errori relativi all'accertamento della titolarita' dei beni oggetto dell'esproprio. Tali errori non possono percio' ritenersi sanati dalla mancata proposizione del reclamo. Il D.P.R. 12 agosto 1951, n. 863, e' costituzionalmente illegittimo per aver compreso nello scorporo terreni che non appartenevano all'espropriando.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 863 del 12 agosto 1951, in relazione all'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto nello scorporo ha compreso terreni che non appartenevano a Roberto Barracco.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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