Corte costituzionale
Sentenza n. 4/1958
Corte cost., sent. 18 gennaio 1958, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/1958
- Data di deposito
- 18 gennaio 1958
- Data di decisione
- 17 gennaio 1958
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaspare Ambrosini
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 125 del 10 aprile 1954
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 30 ottobre 1955
Parametri
- art. 70, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 92, comma 1, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 23, e segg., legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 539
L'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nel disporre che con decreto del Presidente della Repubblica si provvedera' a "riconoscere le denominazioni di origine..... nonche' le denominazioni tipiche dei formaggi", non contiene una delega legislativa perche', dal punto di vista formale, non fa riferimento al procedimento prescritto per la emanazione dei decreti delegati e, dal punto di vista sostanziale, non regola alcun rapporto intersubbiettivo, ma, sulla base di norme dettate nei precedenti articoli 1 e 2, prevede l'accertamento di una varieta' e particolarita' di dati nonche' rilevamenti e valutazioni di natura tecnica, che rientrano nella competenza propria del potere esecutivo. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 3 in riferimento agli artt. 70, 76 e 92, primo comma, della Costituzione.
Massima n. 540
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, per la "tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi", sollevata in riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, perche' le norme che regolano la materia dal punto di vista sostanziale e che potrebbero percio' incidere sui richiamati principi costituzionali sono dettate principalmente negli artt. 1 e 2 non nella disposizione impugnata, che ha soltanto carattere di norma strumentale per la esecuzione delle altre norme della legge stessa.
Massima n. 541
Oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale, promosso in via incidentale, puo' essere solo l'esame della questione proposta nell'ordinanza del giudice a quo. Cfr.: 55/57 C
Massima n. 542
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 30 ottobre 1955, n. 1269, sul riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, perche' non si tratta di decreto delegato, ma di un provvedimento che per il suo contenuto, la sua forma e la sua efficacia ha i caratteri dell'atto amministrativo e non dell'atto avente forza di legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza emessa il 14 gennaio 1957 dal Pretore di Fossano sulla legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla "tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi"
in relazione agli artt. 70, 76, 92, comma primo, e 41,42,25 della Costituzione;
dichiara inammissibile la questione proposta con la stessa ordinanza sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI
Testo integrale
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