Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1958

Corte cost., sent. 18 gennaio 1958, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
3/1958
Data di deposito
18 gennaio 1958
Data di decisione
15 gennaio 1958
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Tomaso Perassi
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:3

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • art. 7, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 8, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 18, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 7 febbraio 1951
  • art. 10, legge n. 841 del 21 ottobre 1950

Parametri

Massime

Massima n. 535

L'art. 76 della Costituzione non esclude la possibilita' per il Parlamento di delegare al Governo l'emanazione di leggi-provvedimento. Pertanto non e' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge 12 maggio 1950 n. 230, con cui si delega il Governo a provvedere con decreti aventi valore di legge ordinaria alle espropriazioni a favore degli Enti di Riforma fondiaria. Conformi: sentt. nn. 60, 63, 64, 65 e 78 del 1957.

Massima n. 536

I decreti emessi dal Governo in base all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non possono qualificarsi atti meramente esecutivi di quanto predisposto dal legislatore, perche' la liberta' nelle valutazioni connesse alla loro emanazione e' ben diversa dal margine di discrezionalita' lasciato ai competenti organi amministrativi dalla legge sull'espropriazione per pubblica utilita'. Conforme: sent. 60 del 1957.

Massima n. 537

Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 61 del 1957 (61/57 b). Conformi: 60/57 G, 64/57 D, 65/57 E, 71/57 B.

Massima n. 538

L'art. 10 della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841, esclude dall'espropriazione soltanto i terreni a cultura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti, condotte in forma associativa con i lavoratori e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati. Queste condizioni, devono ricorrere congiuntamente e devono essere accertate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale spetta di emettere le dichiarazioni di esonero. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 70, sollevata per il motivo che tale decreto, estendendo a determinati territori della Campania, noti per elevata fertilita' e cultura, le norme sulla riforma fondiaria, avrebbe violato l'art. 10 della legge n. 841 del 1950 e sarebbe stato percio' emesso fuori dei limiti della delegazione legislativa fatta al Governo con l'art. 1 della stessa legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni, proposte con l'ordinanza del Tribunale di Salerno in data 13 maggio 1956, sulla legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento agli artt. 42 e 44 della Costituzione; dei decreti del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 70, e 18 dicembre 1952, n. 3122, in riferimento alle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - ANTONINO PAPALDO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI

Testo integrale

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