Corte costituzionale
Sentenza n. 29/1958
Corte cost., sent. 8 aprile 1958, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/1958
- Data di deposito
- 8 aprile 1958
- Data di decisione
- 1° aprile 1958
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ernesto Battaglini
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:29
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 167 del 23 marzo 1956
- art. 45, e segg., codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 589
Con l'art. 103, ultimo comma della Costituzione, secondo il quale "i tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate", non si e' inteso stabilire una giurisdizione esclusiva di questi tribunali, ma solo che la giurisdizione militare, in tempo di pace e' circoscritta nei limiti soggettivi ed oggettivi, ivi previsti (qualita' di appartenenti alle forze armate dei soggetti, carattere obbiettivamente militare dei reati) e che i limiti stessi, determinati dal concorso di entrambi i requisiti, non si possono per nessuna ragione oltrepassare nei confronti della giurisdizione ordinaria: questa e' percio' da considerarsi per il tempo di pace come la giurisdizione normale e prevalente, nelle ipotesi di connessione. Pertanto e' infondata, in riferimento al citato art. 103, ultimo comma, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, il quale, nei casi di connessione tra reati riservati alla giurisdizione militare e reati spettanti alla cognizione del giudice ordinario, stabilisce la prevalenza della giurisdizione ordinaria.
Massima n. 590
L'art. 25, primo comma, della Costituzione, affermando che nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, non esclude lo spostamento di giurisdizione per ragioni di connessione. Pertanto e' infondata, in riferimento alla norma, del riportato art. 25, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, che, nei casi di connessione tra reati riservati alla giurisdizione militare e reati spettanti alla cognizione del giudice ordinario, stabilisce la prevalenza della giurisdizione ordinaria.
Massima n. 591
La legge 23 marzo 1956, n. 167 non puo' in alcun modo considerarsi come legge che valga a modificare una disposizione della Costituzione, perche' fu emanata col chiaro ed esclusivo scopo di conformare al testo costituzionale le disposizioni anteriori che se ne discostavano. Pertanto e' infondata in riferimento all'art. 138 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge citata, il quale dispone la prevalenza della giurisdizione ordinaria per i casi di connessione tra reati riservati alla giurisdizione militare e reati spettanti alla cognizione del giudice ordinario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta dal Giudice istruttore del tribunale militare territoriale di Cagliari con ordinanza 26 aprile 1957, relativa alla legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, in riferimento all'art. 103, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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