Corte costituzionale
Sentenza n. 71/1957
Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/1957
- Data di deposito
- 25 maggio 1957
- Data di decisione
- 15 maggio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:71
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- decreto del Presidente della Repubblica n. 838 del 30 agosto 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 293 del 2 aprile 1952
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 42, Costituzione
- art. 44, Costituzione
- art. 73, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 389
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, 60/57 A, 62/57 A, 63/57 A, 64/57 A, 65/57 A, 66/57 A, 67/57 C, 68/57 A e 70/57 A).
Massima n. 390
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 61 del 1957 (ved. 61/57 B, 60/57 G, 64/57 D e 65/57 E).
Massima n. 391
L'art. 73 della Costituzione disciplina, al terzo comma, soltanto il momento dell'entrata in vigore delle leggi e, piu' precisamente, la vacatio legis, ponendo la regola che le leggi entrano in vigore nel termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione e ammettendo la possibilita' di eccezioni. Da tale disposizione non puo' desumersi un principio costituzionale generale sulla irretroattivita' di tutte le leggi, anche non penali. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841, sollevata per il motivo che tale articolo, disponendo che l'indennita' per i terreni espropriati si determini con riferimento al valore accertato ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, sarebbe in contrasto con l'art. 73, terzo comma, della Costituzione. Peraltro, l'indicata disposizione dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ha carattere retroattivo. Con essa il legislatore fa riferimento ad atti di dichiarazione e di accertamento di valori gia' compiuti, e alle situazioni giuridiche che ne derivano, non per disciplinarli nuovamente e in modo diverso, ma per assumerli quali elementi di fatto rilevanti per la determinazione di altre conseguenze.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento alle norme contenute negli artt. 42, 44 e 73, terzo comma, della Costituzione, proposte con la ordinanza 25 maggio 1956 della Corte di appello di Bari pronunciata nella causa civile vertente fra Romanazzi Carducci Guglielmo e la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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