Corte costituzionale
Sentenza n. 62/1957
Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/1957
- Data di deposito
- 25 maggio 1957
- Data di decisione
- 13 maggio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:62
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 2337 del 19 novembre 1959
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1337 del 19 novembre 1952
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- decreto del Presidente della Repubblica n. 2337 del 19 novembre 1952
- art. 13, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 8, comma 2, legge n. 333 del 18 maggio 1951
- art. 2, comma 1, legge n. 339 del 2 aprile 1952
- art.unico, legge n. 1006 del 16 agosto 1952
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 351
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, nonche' 60/57 A).
Massima n. 352
Nel calcolo della superficie totale agli effetti della determinazione della quota di scorporo devono essere comprese anche le aree classificate fabbricati rurali. La mancanza di estimazione delle particelle su cui insistono tali fabbricati e' soltanto apparente in quanto l'incremento del reddito rappresentato dai fabbricati e' incorporato nell'estimo dei terreni che li comprendono. E' pertanto infondata la questione di illegittimita' costituzionale, per eccesso di delega, del decreto legislativo 19 novembre 1952, n. 2337 che nel calcolare la superficie totale ha tenuto conto anche delle aree occupate da fabbricati rurali.
Massima n. 353
La percentuale di scorporo, calcolata con riferimento alla proprieta' di tutti i beni situati in qualunque parte del territorio nazionale, puo' considerarsi anche su beni esistenti in una sola zona compresa sul perimetro della riforma, fino ad assorbire integralmente tutti i terreni che l'espropriando possiede nella zona. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale, per eccesso di delega, del decreto legislativo 19 novembre 1952, n. 2337, che ha soddisfatto l'intera quota di scorporo soltanto sui beni di un unico territorio compreso nel perimetro di riforma.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2337, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nell'articolo unico della legge 16 agosto 1952, n. 1206, proposte con l'ordinanza 26 giugno 1956 del Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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