Corte costituzionale
Sentenza n. 42/1957
Corte cost., sent. 11 marzo 1957, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/1957
- Data di deposito
- 11 marzo 1957
- Data di decisione
- 1° marzo 1957
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Azzariti
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:42
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione siciliana n. 44 del 1° agosto 1953
- art. 8, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
Parametri
- art. 101, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 39, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 40, statuto regione Sicilia
- art. 119, Costituzione
Massime
Massima n. 274
Le Commissioni tributarie - benche' comunemente denominate amministrative per ragioni storiche e tradizionali - costituiscono organi di giurisdizione speciale. Esse infatti sono chiamate a giudicare in materia di diritti soggettivi, definendo, nel contrasto tra il Fisco e il contribuente la volonta' della legge che nel caso concreto deve essere attuata; alle loro pronuncie pervengono attraverso l'applicazione di formali disposizioni di procedura, poste dalla legge per la regolarita' dei loro giudizi ed anche a tutela dei diritti delle parti contendenti; le loro pronuncie, come quelle di qualsiasi altro organo di giurisdizione speciale, acquistano, nel caso di mancanza di impugnativa, valore definitivo e forza di giudicato formale. Conforme: sent. n. 12 del 18 gennaio 1957.
Massima n. 275
Nessun termine perentorio e' stabilito dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Pertanto non puo' essere motivo di irricevibilita' l'eccessivo ritardo col quale il giudice rimettente trasmette gli atti alla Corte dopo la pronuncia dell'ordinanza.
Massima n. 276
La Corte costituzionale, per la decisione delle controversie sottoposte al suo giudizio, non puo' rinnovare per suo conto l'esame della rilevanza della questione di legittimita' che le e' stata rimessa.
Massima n. 277
La potesta' legislativa della Regione siciliana in materia di tributi erariali, non essendo prevista dall'art. 14 dello Statuto - che riconosce alla Regione la potesta' di legiferare in via esclusiva per alcune determinate materie - non puo' avere che carattere concorrente o sussidiario. In conseguenza, tale potesta' e' soggetta non solo ai limiti fissati nell'art. 17 dello Statuto in via generale per la legislazione concorrente, ma altresi' a quei limiti particolari derivanti dalle caratteristiche proprie della materia tributaria, tra i quali il rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo. Cfr.: 9/57 C.
Massima n. 278
E' principio fondamentale della legislazione statale - come si desume dall'intera legge del registro approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 - che l'imposta e' determinata dal contenuto dell'atto sottoposto a registrazione e che atti o eventi successivi non possono avere alcuna rilevanza. L'art. 2 della legge regionale siciliana 1 agosto 1953, n. 44 - che prevede l'atto aggiuntivo ai contratti gia' stipulati in base alla legge regionale 22 agosto 1952, n. 49, e ha per oggetto il finanziamento per l'esecuzione di opere pubbliche in correlazione con operazioni di cessione di credito - non viola il su esposto principio, perche' non consente nuove manifestazioni di volonta' che modifichino il contenuto dell'atto originario, quale fu voluto dalle parti e riconosciuto all'atto della registrazione degli uffici finanziari, ma ammette soltanto l'eliminazione di clausole generiche atte a ingenerare dubbi sul loro reale contenuto, in difformita' di quanto effettivamente fu voluto dalle parti. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità proposte dalla Regione siciliana e dal Banco di Sicilia;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 2 della legge regionale siciliana 1 agosto 1953, n. 44, sollevata con 22 ordinanze del 23 febbraio 1956 dalla Commissione provinciale delle imposte di Agrigento, in riferimento alle norme contenute negli artt. 119 della Costituzione e 14, 15 e 36 dello Statuto speciale per la Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI
Testo integrale
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