Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1957

Corte cost., sent. 8 luglio 1957, n. 123

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
123/1957
Data di deposito
8 luglio 1957
Data di decisione
4 luglio 1957
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:123

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, delibera legislativa Regione Siciliana del 31 gennaio 1957
  • art. 10, delibera legislativa Regione Siciliana del 31 gennaio 1957
  • art. 9, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 31 gennaio 1957
  • art. 11, decreto legislativo n. 114 del 24 febbraio 1948
  • legge n. 104 del 27 dicembre 1950
  • art. 3, comma 2, legge n. 701 del 1° luglio 1952
  • art. 5, legge n. 998 del 11 giugno 1925
  • art. 10, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 31 gennaio 1957
  • art. 10, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 31 gennaio 1957
  • art. 10, comma 4, delibera legislativa Regione Siciliana del 31 gennaio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 512

Ved. sent. n. 38 del 1957 (38/57 B). Conformi: 44/57 A, 51/57 A, 52/57 A, 58/57 A, 111/57 A, 112/57 A, 116/57 A e 117/57 A.

Massima n. 513

Se di regola e' esclusa la competenza normativa delle Regioni a legiferare nelle materie regolate dal diritto privato ed in particolare dal codice civile, in via eccezionale sono pero' ammissibili deroghe a tale principio quando le leggi regionali in tema di rapporti intersubiettivi siano determinate nei vari casi concreti da circostanze contingenti tali da giustificare, in relazione a speciali situazioni ambientali particolari alle diverse Regioni, una disciplina temporanea degli anzidetti rapporti, diversa da quella contenuta nelle leggi dello Stato. Conforme: sent. n. 109 del 1957.

Massima n. 514

E' costituzionalmente illegittima la norma contenuta nella parte 2^ del comma primo dell'art. 9 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 31 gennaio 1957 (agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprieta' contadina) in quanto il periodo di affranco stabilito in 21 anni e' assolutamente in contrasto con la legislazione statale che lo fissa in dieci anni: ne' l'agevolazione suddetta puo' comprendersi fra le deroghe alla legislazione stessa, consentite alla legislazione regionale siciliana.

Massima n. 515

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute nel primo, secondo e quarto comma dell'art. 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 31 gennaio 1957, recanti agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprieta' contadina, in quanto aboliscono il beneficio concesso dall'art. 11 del D.L.L. 24 febbraio 1948, n. 114.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dalla difesa della Regione;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 31 gennaio 1957, contenente "agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina", in quanto dispone una misura di determinazione del capitale di affrancazione per le enfiteusi ivi indicate non conforme a quella adottata nell'ordinamento giuridico dello Stato, in riferimento all'art. 14 dello Statuto per la Regione siciliana;

dichiara inoltre la illegittimità costituzionale dell'art. 10 di detta legge, nei sensi e nei limiti precisati nella motivazione, pure in riferimento all'art. 14 dello Statuto per la Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER, - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI.

Testo integrale

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