Corte costituzionale
Ordinanza n. 94/1957
Corte cost., ord. 22 giugno 1957, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 94/1957
- Data di deposito
- 22 giugno 1957
- Data di decisione
- 7 giugno 1957
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 156, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 18, Costituzione
- art. 21, Costituzione
- art. 49, Costituzione
- art. 17, Costituzione
Massime
Massima n. 439
(Nella specie e' stato impugnato - in riferimento agli artt. 17, 18, 21 e 49 Cost. - l'art. 156 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che chiede l'autorizzazione dell'Autorita' amministrativa per la pubblica raccolta di fondi). Cfr.: sent. n. 1 del 1956.
Massima n. 440
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 17, 18, 21 e 49 Cost. - dell'art. 156 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che richiede l'autorizzazione dell'Autorita' amministrativa per la pubblica raccolta di fondi, per cui violerebbe i diritti costituzionali di riunione, di associazione e di manifestazione del proprio pensiero, nonche' il diritto di associarsi liberamente in partiti, in quanto tali diritti potrebbero difficilmente essere esercitati senza una adeguata liberta' nella raccolta di mezzi economici). Cfr.: sent. n. 2 del 1957.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura dello Stato,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con le predette ordinanze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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