Corte costituzionale
Sentenza n. 2/1956
Corte cost., sent. 23 giugno 1956, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/1956
- Data di deposito
- 23 giugno 1956
- Data di decisione
- 14 giugno 1956
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Cappi
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1956:2
Norme oggetto del giudizio
- art. 157, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 13, Costituzione
- art. 16, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 16, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 11
La Corte e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle leggi sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio ribadito con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il rimpatrio con foglio di via obbligatorio delle persone sospette e la conseguente diffida a ritornare - senza previa autorizzazione dell'autorita' di p.s. - nel Comune dal quale sono state fatte allontanare). Conforme: 1/1956 C.
Massima n. 12
La disposizione dell'art. 13 Cost., pur non essendo meramente programmatica o di non immediata applicazione, non va intesa quale garanzia di indiscriminata ed illimitata liberta' di condotta del cittadino. Pertanto, le norme relative ai provvedimenti del rimpatrio con foglio di via obbligatorio e della conseguente diffida, di cui all'art. 157 T.U. leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, non contrastano con detta disposizione, se non per quanto riguarda il rimpatrio per traduzione - quando non sia conseguenza diretta di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria (art. 157 ult. comma) - e la possibilita' del rimpatrio, non in base a fatti concreti (giudizio di pericolosita'), ma a semplici sospetti.
Massima n. 13
L'ordine di rimpatrio deve essere motivato perche' si possa accertare che il rimpatrio non e' stato determinato da motivi politici o di altro genere non espressamente previsti dall'art. 16 della Costituzione, e per consentire l'esercizio del diritto di difesa, che l'art. 24 della Costituzione garantisce per i procedimenti giudiziari, ma che senza dubbio va riconosciuto al cittadino contro qualsiasi provvedimento dell'autorita'.
Massima n. 14
Nell'art. 16 della Costituzione la frase "salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale" deve intendersi nel senso che la legge debba essere applicabile alla generalita' dei cittadini, non a singole categorie di essi.
Massima n. 15
L'espressione "per motivi di sanita' o di sicurezza" indicata nel testo dell'art. 16, primo comma, della Costituzione, va intesa nel senso che i motivi si devono riferire a fatti costituenti un pericolo per la sicurezza dei cittadini e cioe' a fatti che impediscano al cittadino di svolgere una attivita' lecita senza minaccia di offesa alla propria personalita'.
Massima n. 16
L'errata interpretazione ed applicazione di una norma di legge ordinaria e' questione del tutto diversa dalla sua legittimita'. Pertanto, non rientra nei compiti della Corte costituzionale la decisione sull'errore di applicazione della disposizione denunciata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Pronunciando con unica sentenza sui procedimenti riuniti elencati in epigrafe, respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato,
Dichiara la illegittimità costituzionale:
a) del primo comma dell'art. 157 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con decreto 18 giugno 1931 n. 773, nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette;
b) dei commi secondo e terzo dello stesso articolo nelle parti relative al rimpatrio per traduzione.
Salva l'ulteriore disciplina legislativa della materia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.
Testo integrale
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