Art. 99 — Attribuzione degli interessi (articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

Gli interessi di cui agli articoli 97 e 98 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →