Art. 98 — Interessi per dilazione del pagamento (articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato ai sensi dell'articolo 105, comma 1, si applicano gli interessi al tasso stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.
L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'articolo 97.