Art. 226 — Adempimenti dell'Agente della riscossione (articolo 2 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di cui all'articolo 210, relativamente alle quote affidatele, assicurando: a) la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 102, ovvero dall'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel pi ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali; b) il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, effettuato con le modalità di cui alla lettera a); c) la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente ai sensi dell'articolo 210; d) la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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