Art. 228 — Chiamata in causa dell'ente creditore (articolo 39 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
L'agente della riscossione, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.