Art. 227 — Conservazione degli atti (articolo 37 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

L'agente della riscossione deve conservare i ruoli e gli altri atti della gestione fino alla data del discarico.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite particolari modalità di conservazione dei ruoli e degli atti di cui al comma 1.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →