Art. 216 — Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate dal 1° gennaio 2025 (articolo 8 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
Le disposizioni del presente capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 211, comma 1, 212 e 215, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025.
A partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, le quote di cui al comma 1 sono sottoposte alla verifica, da parte dell'ente, della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 226, comma 1, lettere a), b) e d). Nei soli casi di cui all'articolo 211, comma 2, le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.
Le quote di cui al comma 1 non sottoposte alla verifica entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello dell'affidamento sono discaricate a tale ultima data.
Restano temporaneamente escluse dalla verifica di cui al comma 2 e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 226, comma 1, lettera d), le quote di cui al comma 1 per le quali: a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali; b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 105, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio, ovvero, nel predetto periodo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.
Per le quote di cui al comma 4, lettera a), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura. Per le quote di cui al comma 4, lettera b), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione. In assenza di verifica le quote di cui al presente comma sono discaricate.
Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5, alle quote non riscosse, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell'articolo 213.