Art. 167 — Beni invenduti (articolo 70 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, l'agente della riscossione entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o a un terzo incanto a offerta libera.
I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, a enti di beneficenza e assistenza, secondo le determinazioni dell'agente della riscossione, che ne redige verbale.