Art. 165 — Prezzo base del primo incanto (articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore a essi attribuito nel verbale di pignoramento.

Tuttavia, quando l'agente della riscossione lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito l'agente della riscossione, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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  • Testo Unico Versamenti e Riscossione (2025)art. 149