Art. 161 — Custodia dei beni pignorati (articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 167, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. L'agente della riscossione non puessere nominato custode.
L'agente della riscossione puin ogni tempo disporre la sostituzione del custode.
In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.