Art. 161 — Custodia dei beni pignorati (articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 167, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. L'agente della riscossione non puessere nominato custode.

L'agente della riscossione puin ogni tempo disporre la sostituzione del custode.

In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →