Art. 164 — Incanto anticipato (articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione pu autorizzare l'agente della riscossione a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 163.