Art. 166 — Secondo incanto (articolo 69 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente a un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.
Richiamato da
Testo Unico Versamenti e Riscossione (2025)art. 149