Art. 67 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67) Perdita, smarrimento o sottrazione
In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanità.
Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.