Art. 65 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65) Obbligo di trasmissione di dati
Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente: a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico; b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno; c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno; d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.