Art. 45 — Altre infrazioni (articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)

Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e chi non ottempera alle richieste degli uffici dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, è punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 si applicano le disposizioni di cui ai titoli II e III.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 20 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →