Art. 46 — Omissione della trascrizione e delle annotazioni (articolo 9 del decreto legislativo n. 347 del 1990)
Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pari al 45 per cento dell'ammontare delle imposte dovute.
Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta è stata già pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta è effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni.