Art. 42 — Insufficiente dichiarazione di valore (articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)

Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui all'articolo 51, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 20 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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  • Testo Unico Sanzioni Tributarie (2024)art. 43