Art. 43 — Occultazione di corrispettivo (articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)
Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al 120 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42.