Art. 81 — Prova del pagamento delle imposte (articolo 14 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte può essere data solo nei modi stabiliti nei commi 2, 3 e 4.
L'ufficio indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta.
Nel caso previsto dall'articolo 74, comma 2, l'ufficio presso il quale è eseguita la formalità col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se è stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'articolo 2678, terzo comma, del codice civile.
Le imposte riscosse dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate e versate direttamente dagli eredi e dai legatari sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonché sulle copie dei titoli registrati.