Art. 82 — Esecuzione di formalità e di volture senza previo pagamento dell'imposta (articolo 15 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte: a) le iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge; b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.

L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'articolo 81 e procede alla riscossione.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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  • Testo Unico Registro e Tributi Indiretti (2025)art. 83