Art. 82 — Esecuzione di formalità e di volture senza previo pagamento dell'imposta (articolo 15 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte: a) le iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge; b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.
L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'articolo 81 e procede alla riscossione.