Art. 159 — Solidarietà (articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; articolo 1, comma 1108, legge 30 dicembre 2020, n. 178)
Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative: a) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente titolo ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; b) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'articolo 140 di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.
La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente titolo, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso, la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.
Per le fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.