Art. 140 — Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

Salvo quanto previsto dall'articolo 141, comma 2, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico, se formati nello Stato, e in caso d'uso per quelli indicati nella parte II.

Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio dell'Agenzia delle entrate per la registrazione.

Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al comma 2, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Registro e Tributi Indiretti (2025)art. 159