Art. 139 — Oggetto dell'imposta (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico.

Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →