Art. 158 — Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario (articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
I notai, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli.
Richiamato da
Testo Unico Registro e Tributi Indiretti (2025)art. 156