Art. 160 — Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni (articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
I patti contrari alle disposizioni del presente titolo, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.