Art. 126 — Disposizioni testamentarie impugnate o modificate (articolo 43 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell'articolo 113, comma 6, o dell'articolo 125, comma 1, lettera d).