Art. 114 — Contenuto della dichiarazione (articolo 29 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
Dalla dichiarazione della successione devono risultare: a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto; b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie; c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori; d) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141; f) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori; g) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'articolo 97, comma 1, lettera e); h) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova; i) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero; l) il valore netto dell'asse ereditario; m) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 110 e 111, con l'indicazione dei documenti di prova; n) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.
Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle lettere c), h), m) e n), limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera e) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera i) limitatamente al suo domicilio.
Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano più rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia può acquisire direttamente.
Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.